Requisiti Personali per Costituire un'Associazione

L'articolo 18 della Costituzione Italiana prevede che "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale." Inoltre, secondo l'articolo 17 della stessa Costituzione "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso."

Il diritto di associarsi rientra tra le libertà collettive, cioè tra quelle libertà che presuppongono una pluralità di soggetti, accomunati da un unico fine, il cui esercizio non si esaurisce nella difesa di una sfera di autonomia individuale o privata, ma è volto alla realizzazione di quella finalità collettiva.

Quindi tutti cittadini hanno diritto di costituire un'associazione o farne parte, senza che siano richiesti particolari requisiti, titoli di studio, capacità o autorizzazioni.

Questo vale anche per le associazioni sportive dilettantistiche, le onlus o altri enti che svolgono specifiche attività (come sociale, socio-sanitaria e istruzione sportiva). Infatti, un ente associativo presuppone un'attività che è per definizione non imprenditoriale e non professionale. Pertanto anche per costituire tali enti non vengono richiesti particolari titoli professionali.

Si rileva infine che le suddette considerazioni valgono anche per tutti i dipendenti pubblici, che possono costituire e partecipare ad un'associazione senza richiedere alcuna autorizzazione.

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