Il Portale delle Associazioni

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a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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I Soci Possono Visionare gli Atti di un'Associazione ?

Ci si chiede spesso se i soci possano visionare i documenti associativi e, in caso affermativo, quali documenti debbano essere resi disponibili. Premettiamo subito che non esiste una specifica norma che tratti questa tematica, ma che la soluzione può essere ricavata prendendo a riferimento le regole generali che riguardano tutti gli enti associativi.

Il principale riferimento è la regola base della democraticità della struttura associativa, da cui derivano vari principi, tra cui la possibilità per tutti gli associati di avere gli stessi diritti e doveri, la trasparenza nella gestione dell'ente, il diritto dei soci a partecipare alla vita associativa.

Possiamo quindi sicuramente affermare che tutti i soci hanno sempre il diritto di visionare l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti, i verbali dell'assemblea dei soci e il bilancio annuale. Quindi un associato può sempre chiedere al Consiglio Direttivo di accedere a tali documenti, avendo pieno diritto a tale richiesta, senza dover presentare particolari motivazioni.

Diverso ragionamento va fatto per i verbali di Consiglio Direttivo o per i verbali di altri organi associativi, che possono contenere considerazioni su determinati fatti  o considerazioni personali sugli associati. Perciò, potrà essere diffuso un estratto di questi verbali, in cui si riassume solo il contenuto generale e le principali decisioni prese durante la riunione.

Anche il libro soci è un documento che non dovrebbe essere divulgato senza un particolare motivo, dato che contiene i dati personali dei singoli associati, tutelati dalla normativa sulla privacy. Ci sono poi tutti i documenti contabili, estratti conto, contratti e accordi, che sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Per tutta questa seconda tipologia di atti, di non immediata conoscibilità per gli associati, il socio dovrà presentare una richiesta scritta, motivando tale domanda. Potrà visionare i documenti o gli estratti, ma non potrà trattenerli o farne copia. Inoltre, è pari diritto dell'Assemblea dei Soci richiedere al Consiglio Direttivo la visione di tali documenti.

Rileviamo infine che i terzi non soci non hanno alcun diritto di prendere in visione o esaminare lo statuto e gli altri documenti associativi.

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