Disciplina e Poteri del Consiglio Direttivo dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo è in l'organo decisionale ed esecutivo dell'associazione. E' solitamente formato da un numero di persone che va da tre a sette soggetti, preferibilmente sempre in numero dispari. Le principali cariche del Consiglio Direttivo sono il presidente dell'associazione, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. E' poi possibile prevedere altre cariche a seconda delle necessità.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assembla degli associati, che può direttamente eleggere i soci che andranno a ricoprire le singole cariche, o diversamente i soli componenti, che successivamente al loro interno definiranno i rispettivi compito. Il Consiglio Direttivo resta solitamente in carica da un minimo di un anno ad un massimo di cinque. Si rileva comunque che per le onlus, le associazioni di volontariato e le APS il massimo di permanenza in carica è di 3 anni, come indicato più volte dall'Agenzia delle Entrate tramite direttive e pareri.

Le attività e iniziative associative sono programmate dal Consiglio Direttivo, che gestisce direttamente anche il patrimonio dell'associazione, tramite il presidente e il tesoriere, delegati ad operare sul conto corrente intestato all'associazione. I principali compiti del Consiglio Direttivo sono:

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del presidente e quando ne faccia richiesta almeno metà dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal presidente o in sua assenza da un membro del Consiglio stesso. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Solitamente non è mai ammesso il voto per delega.

Se viene a mancare uno o più componenti del Consiglio, sarà necessario seguire le previsioni dello statuto. Solitamente si integra il Consiglio con il primo dei non eletti o, in mancanza, per cooptazione. Nel caso però vengano a mancare più di metà dei consiglieri, sarà necessario convocare l'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Diversamente, i soci ordinari che non rivestono cariche associative non possono partecipare alle riunioni del Consiglio o prendere decisioni di sua competenza. Ai soci è garantita la partecipazione alle assemblee, il diritto di partecipare alla vita associativa, di esaminare gli atti associativi, di candidarsi alle cariche previste dallo statuto. Si rileva in ogni caso che i soci fondatori o i membri del Consiglio Direttivo non possono mai arrogarsi il diritto o la prerogativa di mentenere a tempo indeterminato la loro carica.

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