Quando il presidente di un'associazione o un membro del Consiglio Direttivo vogliono dimettersi dal proprio incarico, devono seguire alcuni passi formali, in modo che della loro richiesta di dimissioni ci sia prova certa e verificabile. Infatti tale figure, e specialmente quella del presidente, sono quelle responsabili della gestione dell'associazione e degli eventuali debiti patrimoniali.
Secondo l'articolo 24 del Codice Civile l'associato può sempre recedere dall'associazione, se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.
Essendo però il presidente e i membri del Consiglio Direttivo dei soci che sono titolari di determinate cariche all'interno dell'ente associativo, per le modalità di dimissioni è necessario verificare se nello statuto sia prevista una determinata procedura.
In ogni caso, è sempre necessario comunicare la decisione di dimettersi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata all'attenzione del presidente o del Consiglio Direttivo. Inoltre, nel caso sia il presidente a dimettersi, sarà consigliabile chiedere al Consiglio Direttivo che siano presi i provvedimenti per la nomina di un sostituto entro un determinato periodo di tempo. Infatti, il presidente dimissionario è esonerato dai suoi obblighi e responsabilità solo dopo la nomina del nuovo presidente.
La procedura di sostituzione del presidente o di un consigliere dipende poi dalle previsioni dello statuto, che può contemplare un'elezione del presidente da parte dell'assemblea dei soci o una nomina interna da parte del Consiglio Direttivo. Anche un nuovo consigliere potrebbe essere reitegrato dal Consiglio Direttivo per cooptazione o eletto dall'assemblea dei soci. Dipende sempre dalle previsioni dello statuto.
Successivamente la nomina del nuovo presidente sarà necessario procedere all'aggiornamento del certificato di attribuzione del codice fiscale o della P. Iva dell'associazione, inviare nuovamente l'EAS, comunicare la variazione alla banca che tiene il c\c e agli uffici che gestiscono i registri sopeciali a cui l'associazione è eventualmente iscritta (anagrafe onlus, ente di promozione sportiva, registro associazioni di volontariato ecc......)
Naturalmente, il presidente e i membri del Consiglio Direttivo anche in caso di dimissioni restano responsabili degli atti presi durante il loro mandato.