E’ stata recentemente approvata, tramite la legge del 6 giugno 2016 n. 106, la riforma del terzo settore. Si tratta di un testo legislativo che ristruttura radicalmente tutto il precedente impianto normativo sugli enti no profit, dando vita ad enti giuridici del tutto nuovi, cancellando alcune tipologie associative fino ad oggi molto comuni, normando alcuni aspetti legali, fiscali e gestionali in precedenza non definiti, ed in generale razionalizzando l’intero sistema legislativo in materia.
Il decreto legislativo che apporva il Codice per il Terzo Settore è il n. 117 del 3 luglio 2017.
Con decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 è stata approvata le revisione della disciplina in materia di Impresa Sociale.
Un’associazione è, di base, sempre un ente non commerciale. Questo significa che la sua attività istituzionale, svolta a favore degli associati, non è tassata. Ad esempio, l’attività istituzionale di un’associazione culturale sono i corsi e le lezioni, di un’associazione sportiva è l’attività sportiva, di una onlus è l’attività sociale a favore di soggetti svantaggiati ecc…..
Questa attività può essere svolta nei confronti degli associati anche a pagamento. Su tali introiti l’associazione non deve pagare alcuna tassa ed emette una semplice ricevuta non fiscale, tramite il proprio codice fiscale. Questo vale anche per le quote associative annuali pagate dagli associati.
Un qualsiasi ente no profit può sempre assumere terzi non associati o collaborare con loro nell’ambito dello svolgimento dell’attività associativa. Se si tratta di titolari di P Iva, questi emetteranno fattura a carico dell’associazione. Diversamente, sarà necessario instaurare un rapporto di collaborazione\lavoro, tramite un inquadramento contrattuale e previdenziale. A riguardo potrà essere utile il parere di un consulente del lavoro.
Naturalmente quanto sopra precisato non riguarda il lavoro volontario, non retribuito o che prevede un semplice rimborso spese.
Sono in molti a pensare che per costituire un’associazione riconosciuta sia sufficiente che l’atto costitutivo e lo statuto sia preparati da un notaio, e quindi con atto notarile. Invece non è così, dato che la procedura è ben più articolata ed onerosa:
Molti utenti che contattano il nostro studio o scrivono nel forum chiedono informazioni in merito ai locali utilizzati come sede legale dell'associzione.
Ricordiamo in primo luogo che la sede legale è necessaria per conservare i documenti associativi (verbali, liste soci, bilanci ecc....) e ricevere la posta e le missive inviate all'associazione. Non è necessario che coincida con la sede operativa o il luogo dove si ritrovano gli associati o dove vengono svolte le attività dell'associazione.
Può essere anche l'indirizzo di residenza del presidente o di un socio, un ufficio di un professionista, un luogo preso in affitto o in comdato d'uso, o un locale messo a disposizione dal comune o da enti pubblici. L'importante è che sia dotato di un numero civico e di una cassetta delle lettere per ricevere la posta.
La sede legale di un'associazione può inoltre corrispondere alla sede di un'attività commerciale (ufficio, negozio, impresa ecc....). E' però necessario che le due attività restino contabilmente e fiscalmente separate.
Per tutte le associazioni che organizzano corsi o attività a pagamento a favore dei propri associati, è consigliabile acquistare, presso un qualsiasi negozio di materiale per ufficio, dei blocchetti di ricevute non fiscali. Queste sono compilabili e già predisposte in doppia copia. Diversamente, è possibile stamparle all'accorrenza, magari preparando un foglio excel standard.
Anche riguardo la lista soci, è possibile acquistare dei modelli precompilati, o preparare dei file word o excel da compilare al bisogno.
Riguardo gli altri documenti associativi, come vebali di assemblea e consiglio direttivo, si suggerisce di prepararli all'occorenza, stamparli e farli firmare da tutti i partecipanti. Infatti, questi verbali non possono essere firmati solo dal presidente e dal segretario.
In ogni caso, è sufficiente conservare in modo ordinato tutti i documenti associativi, presso la sede legale dell'associzione, senza particoli formalità o vidimazioni.
In generale un’associazione può sostenere tutte le spese relative alla gestione e al mantenimento della sua attività. Quindi solitamente: