Il Codice del terzo settore ha reso obbligatoria la tenuta di alcuni libri sociali, che servono agli associati o aderenti per seguire e controllare la vita degli enti del terzo settore. Oltre alle scritture contabili e al registro dei volontari, gli enti del terzo settore devono tenere i seguenti libri sociali: il libro degli associati o aderenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. I primi due libri sono a cura dell’organo di amministrazione, il terzo dell’organo cui si riferisce. Secondo le modalità previste dallo Statuto o dall’atto costitutivo, gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali.
Il bilancio sociale deve essere approvato dall’organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo che lo integra delle informazioni sul monitoraggio e l’attestazione di conformità alle linee guida.
Gli enti, sui quali grava l’obbligo di redazione e deposito, provvedono al deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore, provvedendo altresì alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.
La scadenza è prevista il 30 giugno di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente. La pubblicazione sul sito internet e sugli altri canali digitali avviene assicurando per quanto possibile criteri di accessibilità e di pronta reperibilità delle informazioni.
Per quanto attiene gli enti filantropici, il bilancio sociale deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.
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Per gli enti del terzo settore per cui vige l’obbligo della redazione del bilancio sociale, il bilancio sociale dovrà contenere tutta una serie di informazioni, suddivise in sezioni. In caso di omissione di una o più sotto-sezioni, l’ente sarà tenuto a illustrare le ragioni che hanno condotto alla mancata esposizione dell’informazione.
Gli enti del terzo settore che volontariamente scelgono di redigere il bilancio sociale devono comunque fare riferimento allo stesso schema al fine di rendere attendibili ed esaustive le informazioni in esso contenute. In questo caso, però, è consentita un’esposizione ridotta, purchè esplicativa delle finalità informative del bilancio sociale quale strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’organizzazione.
L’art. 85 del Codice del Terzo Settore riguarda il trattamento fiscale delle associazioni di promozione sociale. Per le associazioni di promozione sociale, a differenza di quanto previsto per gli altri enti, non sono considerate commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari loro conviventi, o degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale. Cioè significa che, a differenza degli altri Enti del Terzo Settore, le APS potranno chiedere agli associati un corrispettivo che superi le mere spese di gestione e organizzazione dell'attività svolta.
Non si considerano commerciali neanche le cessioni a terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi, verso pagamento di corrispettivi specifici ed in attuazione di scopi istituzionali.
Sono invece commerciali le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito , le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell’esercizio di attività tipicamente commerciali come la gestione di spacci aziendali e di mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, la pubblicità commerciale, le telecomunicazioni e le radiodiffusioni circolari.
Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019 fissa le linee guida per la redazione del bilancio sociale dando, così, attuazione agli artt. 9.2 del d.lgs n.112/2017 (relativo alle imprese sociali) e 14.1 del CTS (relativo agli altri enti del terzo settore).
Il bilancio sociale deve essere approvato dall’organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo che lo integra delle informazioni sul monitoraggio e sull’attestazione di conformità alle linee guida. E’ inoltre previsto l’obbligo del suo deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o, nel caso di imprese sociali, presso il registro delle imprese, nonché la pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono. Oltre la pubblicazione sul sito internet deve essere effettuata una valutazione dell’impatto sociale sulle attività svolte.
Si può definire il bilancio sociale come uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione al fine di offrire una informativa puntuale a tutti i soggetti interessati non fruibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.
L’art. 84 del Codice del Terzo Settore introduce alcune disposizioni di favore specificamente previste per le organizzazioni di volontariato, con l’intento di graduare il trattamento fiscale a seconda della maggiore meritevolezza degli interessi perseguiti e dell’assenza di finalità lucrative.
Rispetto agli altri enti non commerciali, per le sole organizzazioni di volontariato non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario. Non commerciali anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni a carattere occasionale. Vengono così de commercializzate specifiche attività che solitamente costituiscono lo strumento per reperire risorse finanziarie necessarie al sostentamento dell’ente.
Un’ulteriore agevolazione consiste nell’esenzione dei redditi ai fini IRES per gli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale. Tale agevolazione vale anche per le organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.