La democraticità è un elemento fondamentale che caratterizza l’associazione quale ente non lucrativo a carattere solidaristico. Ciò implica un rapporto effettivo degli associati fra loro e all’interno dell’associazione, la non temporaneità di tale rapporto e il diritto di poter partecipare attivamente alla vita dell’ente mediante le votazioni inerenti all’eleggibilità degli organi amministrativi, all’approvazione e alla modifica dello statuto e dei regolamenti, ecc… Ogni associato ha un voto singolo e la sovranità appartiene all’assemblea dei soci.
L’effettività del rapporto associativo costituisce quindi presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa. Il requisito della democraticità richiede una valutazione da effettuare, caso per caso, della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative dell’associazione.
La clausola della democraticità s’intende violata quando le specifiche azioni od omissioni da parte dell’associazione rendano sistematicamente inapplicabile la predetta disposizione statutaria.
Esempi di tale comportamento possono essere:
- La mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi associati;
- La presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi;
- L’esercizio limitato del diritto di voto (presenza di associati privilegiati) in relazione alle deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l’approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive ecc…
In tali ipotesi, poiché è disattesa la democraticità dell’ente, si ritiene che l’associazione decada dai benefici subordinati all’osservanza di tale clausola.
È pacifico che sulle ASD gravi l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente.
In merito all’imposta sulle successioni e donazioni, questa si applica anche ai trasferimenti di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito, vale a dire gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni: si applica pertanto anche nel caso di devoluzione, in sede di scioglimento, del patrimonio delle ASD e SSD senza fini di lucro.
La devoluzione del patrimonio deve ovviamene avvenire “a fini sportivi”. La devoluzione, inoltre, non sarà soggetta all’imposta suddetta nel caso in cui il beneficiario sia un ente per il quale sia normativamente prevista l’esclusione dell’imposta e la devoluzione sia a titolo gratuito. Tale esclusione vale anche per trasferimenti ad Enti del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, sempreché i predetti trasferimenti siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente integra un’ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’impresa qualora i beni devoluti siano stati da tale ente utilizzati nell’esercizio di attività commerciali. In tal caso la devoluzione ai fini IRES assume rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa, alternativamente come ricavo o plusvalenza; ai fini IVA è considerata cessione di beni.
La Legge 398/1991 ha previsto per le società ed associazioni sportive dilettantistiche un regime fiscale agevolato. Riguardo all’applicazione di tale regime in luogo dell’articolo148 comma 3 del TUIR, i soggetti che primariamente possono godere delle attività svolte dalle ASD e dalle SSD non lucrative sono gli associati o soci, ma possono rientrarvi anche i soggetti frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci o associati, a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati della Federazione Sportiva Nazionale, dell’Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata cui è affiliato l’ASD o SSD. Fuori da questi casi, le attività assumono rilevanza ai fini impositivi. Le attività soggette a regime fiscale agevolato devono essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali, vincolati al principio di democraticità per quanto riguarda gli associati. Per quanto riguarda i soggetti tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, ma non associati o soci delle ASD o SSD, nei confronti degli stessi non gravano gli obblighi relativi all’attuazione del principio di democraticità.
Uno dei principi cardine della disciplina che regola gli aspetti giuridici e fiscali degli enti non commerciali riguarda il divieto di distribuzione di utili tra i soci. E’ infatti sempre preclusa la possibilità di distribuire in via diretta e/o indiretta utili o avanzi di gestione, cioè di fondi o beni che formano il patrimonio di un’associazione e che quindi sono di proprietà di quest’ultima.
Ciò significa che non è mai ammessa la corresponsione non giustificata di somme di danaro a membri del Consiglio Direttivo o soci, mentre nessuna norma vieta che tali soggetti possano essere ricompensati per le attività che effettivamente prestano a favore dell’associazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione in tema di enti non commerciali.
Infatti, la normativa riguardante gli enti no profit regola la materia, stabilendo precisi parametri.
Ad esempio, l’articolo 10, comma 6, del Dlgs 460/1997, decreto che regola la normativa legale e fiscale riguardante le Onlus, stabilisce che “Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: ………..omissis………… la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche …….omissis…… la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa' per azioni”.
Il nostro studio permette l’affiliazione di Associazioni di Promozione Sociale e Circoli ad un ente di promozione sociale di primaria importanza nazionale, con cui abbiamo una speciale convenzione, svolgendo tutte le relative pratiche. L’affiliazione è indispensabile per essere qualificati come Associazione di Promozione Sociale o Circolo e godere di tutte le agevolazioni fiscali, e permette molte facilitazioni per i soci e per la stessa associazione.
Di seguito una lista delle principali agevolazioni assicurate da una corretta affiliazione:
Per informazioni e chiarimenti sulla procedura di affiliazione delle APS e dei Circoli e sulle nostre convenzioni vi invitiamo a contattare lo studio tramite il modulo di contatto sottostante o alla mal Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Le manifestazioni sportive dilettantistiche rientrano tra le attività spettacolistiche, per le quali si prevede un sistema di certificazione proprio costituito dai titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Le previsioni di esonero dalla certificazione dei corrispettivi, attraverso modalità diverse dai predetti titoli di accesso, non si estendono agli obblighi di certificazione per le attività di spettacolo e di intrattenimento.
Le ASD e le SSD possono certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante l’utilizzo di titoli d’ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno del concessionario (SIAE). Questo sistema di certificazione si pone come modalità alternativa rispetto a quella ordinaria mediante l’emissione di titoli di accesso con gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Le altre attività spettacolistiche, diverse dalle manifestazioni sportive dilettantistiche, anche se organizzate da ASD o SSD senza scopo di lucro, rimangono assoggettate all’obbligo di certificazione dei corrispettivi con titoli di accesso emessi mediante gli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Le attività svolte a favore degli associati, inerenti il perseguimento degli scopi associativi, sono considerate non commerciali e i corrispettivi ricavati non sono tassabili. Diversamente, per lo svolgimento dell'eventuale attività commerciale, la Legge 398/1991 ha previsto per le società ed associazioni sportive dilettantistiche un regime forfettario di determinazione delle imposte sia ai fini IVA sia agli effetti dell’IRES.
Da precisare però che non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni agli enti associativi, per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali, esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. Non si distingue tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi.
Devono quindi essere esclusi dal calcolo del plafond di 400.000 euro per l’accesso al regime fiscale di cui alla L. 398/1991 tutti i proventi che non concorrono, per espressa previsione normativa, alla formazione del reddito imponibile. Tale principio si applica anche per i contributi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni alle ASD, per i quali trovi applicazione il beneficio di cui all’articolo 143 comma 3 lettera b) del TUIR (cioè non concorrono alla formazione del reddito imponibile). L’anzidetto regime agevolato opera solo agli effetti dell’IRES; per quanto riguarda il trattamento fiscale dei contributi ai fini IVA, gli stessi contributi sono sottoposti a tale imposta nel caso in cui si configurino corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni.
Nel caso in cui i contributi corrisposti all’ASD dalle pubbliche amministrazioni siano esclusi da IRES, ma rilevino agli effetti dell’IVA, per gli stessi l’IVA sarà dovuta secondo il regime agevolato di cui alla L.398/1991.