Si prevede un regime agevolato in favore di alcuni enti associativi, non commerciali, consistente nella decommercializzazione, ai fini IRES, delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici.
I presupposti per tale vantaggio sono:
• Le attività agevolate devono esser erogate da organismi associativi tassativamente indicati;
• Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti oppure di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;
• Le attività devono essere erogate in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
• Gli enti che vogliono aderire a tale regime devono indicarlo nel loro statuto, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Tale disposizione agevolativa può essere applicata anche alle associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro. Sono tuttavia escluse da tale ambito applicativo alcune prestazioni come quelle relative al bagno turco e all’idromassaggio, in quanto queste non si pongono direttamente come naturale completamento dell’attività sportiva, potendo invece essere rese anche separatamente e indipendentemente.
Anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande resa in locali interni all’ASD, sebbene svolta nei confronti dei propri soci o associati, deve considerarsi attività commerciale.
I proventi di tale attività potranno eventualmente essere assoggettati a imposizione secondo il regime forfettario ex L.398/1991 qualora ricorrano alcune condizioni.
Resta comunque ferma l’esclusione da IRES dei proventi delle somministrazioni d’alimenti e bevande rese in occasione di eventi sportivi e in concomitanza con lo svolgimento di questi in conformità alle condizioni e ai limiti posti dall’art. 25 co.2 ex L.133/1999.
A seguito della Riforma del Terzo Settore, ci si è chiesti se le federazioni sportive e le associazioni sportive riconosciute dal CONI possano giovarsi ancora dell’esenzione da imposta di bollo per atti e documenti. La risposta è affermativa.
In merito al concetto di “atti e documenti”, sono ricomprese in tale categoria le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione.
Trattandosi di documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi, il loro rilascio è richiesto dalle Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
La disposizione che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, quando fa riferimento alle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI è applicabile anche nei confronti delle Discipline Sportive Associate.
La Manovra Finanziaria relativa all'anno 2018 prevede l’obbligo di fatturazione elettronica, salvo alcuni esenti.
La fattura elettronica è una fattura in formato digitale, da fare secondo standard precisi, da ricevere e trasmettere via sistema di interscambio.
Queste fatture sono quindi prodotte ed archiviate mediante il formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), attraverso il quale è consentito controllare il significato degli elementi contenuti all’interno di ogni fattura, verificando se tutte le informazioni prodotte sono conformi alla legge. Controllo che è fatto dal Sistema di Interscambio (SdI). Tale sistema funge anche da postino digitale, perché oltre a verificare la correttezza della fattura, ha il compito di recapitare la fattura al destinatario, indicato su di essa.
L’obbligo di fatturazione elettronica scatta dal 1° Gennaio 2019, con l’unica esclusione delle piccole partite IVA in regime dei minimi o con regime forfettario, operatori sanitari e pochi altri.
In particolare, sono esentati:
• Tutti gli operatori sanitari;
• Le società e le associazioni che hanno:
- optato per l’applicazione del regime forfettario di cui alla L.398/1991;
- percepito nell’anno precedente proventi commerciali che non siano superiori al limite di 65.000 euro;
• I soggetti che applicano il regime di vantaggio ai sensi del Decreto Legge n.98/2011;
• I soggetti che applicano il regime forfettario della Legge n.190/2014;
• I soggetti non residenti o stabiliti in Italia che hanno compiuto o ricevuto operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi;
• I produttori agricoli secondo DPR 633/72.
Dalla suddetta lista possiamo quindi evincere che:
1) per le associazione (culturali, ASD, onlus, APS ecc....) che svolgono unicamente attività non commerciale e che operano con il solo codice ficale, l'obbligo della fatturazione elettronica non si pone, dato che non emettono fatture ma solo ricevute;
2) per le associazioni che svolgono in via non prevalente attività commerciale tramite una P IVA, non sussite l'obbligo di emettere fattura elettronica se hanno aderito al regime forfetario e se i loro proventi commerciali sono inferiori a 65.000 euro annui.
Le attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, non sono considerate commerciali. È fondamentale che le attività in questione siano ricollegate direttamente all’attuazione degli scopi istituzionali.
La cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell’atleta può considerarsi rientrante nell’ambito delle attività suddette, sempreché l’atleta abbia svolto nell’ambito dell’ASD o SSD non lucrativa cedente un’effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica.
Nel caso in cui tale cessione avvenga nei confronti di un ente sportivo non avente la qualifica di ASD o SSD senza fini di lucro, non potrà rientrare nell’ambito dell’agevolazione e quindi sarà assoggettata ad imposizione.
Qualora invece la cessione ricada nel regime fiscale agevolato previsto dalla L. 398/1991, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni patrimoniali, tra cui quelle relative alle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti, sono da assoggettare a tassazione in aggiunta al reddito forfettariamente determinato.
Sempre in luogo della L.398/1991, il premio di addestramento e formazione tecnica percepito dalle ASD o SSD non lucrative non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.
L’associazione sportiva dilettantistica, per essere conosciuta e per promuovere le proprie attività, può utilizzare mezzi pubblicitari quali cartellonistica stradale o altre forme di messaggio dirette al pubblico e a possibili nuovi associati. Per invogliare l’iscrizione di nuovi soci, è possibile anche che l’ASD stipuli convenzioni con società di credito al consumo per agevolare le modalità di pagamento delle quote associative.
Questi mezzi, tuttavia, potrebbero far sorgere dubbi sulla qualità non commerciale delle attività associative.
In merito si ritiene che tali elementi, singolarmente presi, non bastino a qualificare le attività come commerciali.
È bene però considerare anche gli elementi fattuali che possono succedere a tali mezzi: se alla promozione seguono attività svolte dall’associazione e qualificabili come commerciali, proprie degli operatori del mercato, allora non sarà possibile inglobarle nelle attività prive di scopo di lucro tipiche del sodalizio associazionistico, andando così incontro ad un regime fiscale pieno e non più agevolato.
Le attività di promozione, quindi, non contrastano con la fruizione del regime agevolato riservato alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro fintanto che non viene dimostrata la loro implicazione con attività commerciali.
L’invio del modello EAS è finalizzato all’ottenimento delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni prive di scopo di lucro.
È obbligatorio inviare il Modello EAS giacché assolve ad un onere dichiarativo: il mancato invio comporta la decadenza dalle agevolazioni in parola.
Nel caso in cui il Modello EAS sia stato inviato tardivamente, oltre non solo i termini ordinari ma anche oltre i termini per beneficiare dell’istituto della c.d. remissione in bonis, l’associazione o SSD senza fini di lucro non potrà godere del regime agevolato in relazione alle attività svolta precedentemente alla data di presentazione del medesimo Modello.
L’ente potrà tuttavia applicare il regime agevolato solo alle attività svolte successivamente alla presentazione del Modello EAS, anche se ricadenti nel medesimo periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione.
L’articolo 148 comma 3 del TUIR prevede la decommercializzazione ai fini IRES per tutte quelle attività che sono ricollegate alla diretta attuazione degli scopi istituzionali statuiti dall’ente.
Tale qualità deve essere valutata caso per caso, non è possibile generalizzare una regola per tutti gli enti, ma si dovrà osservare ogni singolo rapporto tra associazione, associato e attività. Sarà fondamentale che le prestazioni, i termini e le modalità di attuazione non eccedano quanto è necessario e funzionale per consentire ai tesserati l’effettivo svolgimento dell’attività promossa dall’ente.
Qualora un’associazione necessiti della custodia delle attrezzature e dei beni o del ricovero di animali (es. cavalli), e questi vengano impiegati in diretta attuazione degli scopi istituzionali dello stesso ente, si applicherà il regime agevolato ex articolo 148 comma 3 TUIR.
Sarà tuttavia necessario verificare che tali prestazioni non siano un escamotage per godere le stesse attività a condizioni più vantaggiose in ragione del regime fiscale di favore riservato a tali enti: le attrezzature, i beni e gli animali dovranno essere idonei alla pratica sportiva dilettantistica in base ai parametri definiti dalla Federazione Sportiva Nazionale e dalla Disciplina Sportiva Associata alla quale l’associazione o società sportiva dilettantistica è affiliata. I medesimi parametri potranno essere utilizzati per valutare le ASD o SSD affiliate ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
La CONI precisa che, nel caso di sport equestri, i cavalli impiegati a fini sportivi sono regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Sport Equestre (FISE).
Nel caso di altri sport, l’identificazione dei criteri per valutare i beni, quali strumenti di attuazione delle attività istituzionalmente statuite dall’ente, spetterà alla Federazione Sportiva affiliante. Qualora la Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata identifichi univocamente che la custodia di attrezzature o beni e ricovero di animali in esame sia idonea ai parametri sopradetti, potrà riconoscersi il vincolo della diretta attuazione di tali attività con gli scopi istituzionali dell’ ASD o SSD senza fini di lucro.