Secondo la Legge 4 agosto 2017 n. 124, articolo 1 commi 125-129, le associazioni ( e quindi anche gli Enti del Terzo Settore) hanno una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza nel caso in cui intrattengano rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici.
Infatti, l’articolo 1, comma 125 della suddetta legge, prevede a carico delle associazioni la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti superiori ad € 10.000,00.
La norma in esame fa riferimento alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.
E’ quindi applicabile anche ai casi nei quali le somme erogate dalla Pubblica Amministrazione abbiano la natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali). L'attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile).
Riguardo l’obbligo di fatturazione elettronica per le associazioni, secondo la previgente disciplina erano esonerate tutte le associazioni titolari di Partiva Iva che avevano optato per il regime forfettario (legge 398/1991) e che nell’esercizio precedente avevano conseguito, dalle attività commerciali svolte, proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
Diversamente, con il Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36, è prevista la progressiva abrogazione del regime di esonero, con le seguenti prescrizioni:
Naturalmente l’obbligo di emissione di fattura elettronica riguarda solo le prestazioni di natura commerciale, per cui l’associazione non deve emettere fattura elettronica quando riceve dal socio un corrispettivo relativo all’attività istituzionale (come ad esempio la quota di iscrizione ad un corso sportivo per le ASD o un corso di musica per le associazioni culturali).
Riguardo l’obbligo per le associazioni di dotarsi di POS (o altro strumento di pagamento elettronico), è già previsto da tempo, ma con l’articolo 18, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36, sono state introdotte sanzioni nel caso in cui non si garantisca la possibilità di effettuare il pagamento con tale modalità.
Il Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali ha emanato, tramite propria direttiva, le linee guida per la raccolta fondi degli enti del terzo settore.
Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un Ente del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Secondo la direttiva, gli Enti del Terzo Settore possono realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.
La raccolta può essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore) sia pubblica e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico. Gli Enti del Terzo Settore che svolgono questo tipo di attività sono sottoposti a precisi obblighi di rendicontazione, diretti a tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività e consentire agli organi competenti la vigilanza.
I principi cardine volti a tutelare i donatori, i destinatari delle donazioni e gli stessi Enti del Terzo settore, sono individuati dall’articolo 7 del Codice del Terzo Settore in trasparenza, verità e correttezza.
La raccolta fondi potrà materialmente avvenire sia attraverso l’erogazione liberale (di danaro o beni in natura), sia mediante il pagamento di un corrispettivo a fronte di una cessione da parte dell’ente di beni o servizi di modico valore.
Il software Assimplo è un programma per la gestione di tutte le incombenze amministrative e contabili di Enti del Terzo Settore, Associazioni Sportive Dilettantistiche, APS (Associazioni di Promozione Sociale) e ODV (Organizzazioni di Volontariato).
Il programma è accessibile dal web, tramite apposito account (mail e password), ed è stato pensato per semplificare al massimo tutte le incombenze amministrative di una qualsiasi associazione o ente no profit.
Il software Assimplo permette la gestione della lista soci, iscrizioni dei soci anche on line, iscrizione on line alle attività organizzate, scadenze, gestione verbali e atti associativi, emissione fatture e ricevute, generazione automatica del bilancio, calendario, oltre a disporre di uno spazio cloud per conservare copia dei documenti. Inoltre, permette le comunicazioni tra soci ed associazione, tramite una app mobile scaricabile dagli store Android e Ios.
E' stato pensato per un utilizzo più semplice possibile, anche da parte di soggetti non esperti all'uso di questo tipo di strumenti.
Il sofwtare Assimplo è offerto in due licenze: licenza base con la possibilità di prevedere fino a tre operatori, 400 anagrafiche e 1 gb di storage. Licenza avanzata, fino a 6 operatori, 1000 anagrafiche e 2 gb di storage. Oltre a queste differenze, le due licenze hanno le stesse funzionalità.
Da evidenziare la possibilità di prevedere più operatori che, con differenti account, possono operare autonomamente sulla stessa licenza.
Per vostra verifica, tramite il sito web www.assimplo.it potete attivare una prova gratuita del gestionale di 15 giorni. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo a questa pagina del sito di riferimento.
Con questo articolo vi informiamo in merito alla procedura per l’iscrizione della vostra associazione al Registro degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).
Recentemente il registro è finalmente entrato in vigore e sono state stabilite le modalità e le procedure per presentare la domanda di iscrizione, che si effettua esclusivamente tramite un portale on line pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.
Ad oggi, la procedura può essere svolta esclusivamente dal rappresentante legale dell’associazione (delegare altre persone è tecnicamente impossibile) ed è richiesta la dotazione di alcuni strumenti tecnici.
Da rilevare che il seguente processo implica che l’associazione abbia già adeguato lo statuto alle previsioni del Codice del Terzo Settore (Dlgs 2017/117), che le attività svolte siano coerenti con quanto previsto da tale normativa, che il bilancio annuale abbia le caratteristiche previste dagli schemi emanati dal MISE per gli Enti del Terzo Settore (in merito leggi gli articoli del sito su questo argomento).
Di seguito la descrizione della procedura.
1) Strumenti tecnici necessari:
- SPID o Carta d’Identità Elettronica del rappresentante legale (cioè il presidente) dell’associazione, strumento necessario per accedere al portale RUNTS;
- Mail PEC dell’associazione;
- Firma Digitale del rappresentante legale dell’associazione, strumento necessario per sottoscrivere ed inoltrare la domanda d’iscrizione al RUNTS;
2) Andare al sito del Ministero del Lavoro e selezionare dal menù superiore “Accedi al registro”;
3) Accedere al portale RUNTS tramite lo SPID o CIE del legale rappresentante dell’associazione. Notare che una volta eseguito l’accesso, in alto a destra al comando “Aiuto”, è possibile visualizzare una pagina di istruzioni e consigli e un video esplicativo ( di seguito il portale di supporto);
Il software gestionale Assimplo è una piattaforma informatica che permette di gestire e amministrare tutti i tipi di enti no profit, come associazioni culturali, associazioni sportive, enti del terzo settore, associazioni di promozione sociale e volontariato, circoli.
Il software Assimplo gestisce le iscrizioni, l’amministrazione, la contabilità e le comunicazioni di un qualsiasi ente associativo, ed in generale di tutte le tipologie di enti no profit previste dalla legge. In tal modo è possibile essere in regola con la documentazione fiscale e legale richiesta dalla legislazione in materia.
Il software permette la gestione delle anagrafiche dei soci e del libro soci, la generazione dei documenti associativi (verbali di assemblea, consiglio direttivo ecc..), la gestione della contabilità e la generazione dei bilanci, l’invio di newsletter e la gestione di un’agenda elettronica
Inoltre, il software Assimplo è implementato con le funzionalità di iscrizione on line per i soci, oltre a mettere a disposizione un’app per cellulari, che gli associati potranno scaricare dagli store iOS e Android. In tal modo è possibile ricevere notifiche push da parte dell’associazione, in merito ad informazioni ed eventi organizzati.
Il software è accessibile via web, tramite credenziali di accesso (mail e password) assegnate ad ogni utente.
E’ possibile attivare una prova gratuita del software, della durata di 15 giorni, tramite il sito www.assimplo.it Nello stesso sito potete trovare molte informazioni sul software e l’elenco delle funzionalità.
L’art 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché associazioni scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva, non superiori all’importo annuo di 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante “spese di pubblicità”.
Una volta verificata l’esistenza e la realtà delle sponsorizzazioni, nonché la controprestazione eseguita dalla società o associazione sportiva, le spese sostenute devono essere considerate, entro il limite annuo di 200.000 euro, spese di pubblicità deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. In estrema sintesi queste sono le conclusioni desumibili dalle più recenti sentenze delle Corti di merito sull’annoso e dibattuto tema della deducibilità o meno delle spese mdi sponsorizzazione. Una volta verificato il requisito dei 200.000 euro annui le Commissioni di merito non hanno dovuto fare nient’altro che richiamare, più o meno testualmente, tale legge.