L’ art. 83 del Codice del Terzo Settore introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e le detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non commerciali e ulteriori vantaggi qualora l’erogazione sia effettuata a favore delle organizzazioni di volontariato.
Viene comunque fatta salva l’applicazione di specifiche disposizioni di favore previste settorialmente dall’ordinamento, al fine di evitare eventuali penalizzazioni a carico di determinati enti del terzo settore. Naturalmente, tali agevolazioni valgono se le elargizioni in esame sono esclusivamente destinate allo svolgimento di attività istituzionali non commerciali degli enti , poiché una diversa destinazione può condurre a riqualificare l’ente come commerciale e a verificare i presupposti per la cancellazione dal Registro unico nazionale.
E’ istituita una detrazione dall’IRPEF pari al 30% per le erogazioni liberali in denaro effettuate con modalità tracciabili o in natura a favore degli enti del terzo settore per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta. Tale detrazione viene incrementata al 35% per le erogazioni a favore delle organizzazioni di volontariato.
E’ prevista una deduzione nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato da persone fisiche, enti e società per le liberalità erogate in denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore non commerciali. Ferma restando la non cumulabilità delle suddette agevolazioni, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione d’imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
L’art. 82 del Codice del Terzo Settore riguarda il trattamento fiscale degli enti del terzo settore in materia di imposte indirette e tributi locali attraverso la previsione di alcuni benefici, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalle previgenti norme tributarie.
E’ prevista l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del terzo settore, a condizione che i relativi beni vengano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilià sociale.
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono in misura fissa per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie come per le operazioni straordinarie di fusione, scissione, o trasformazione poste in essere da enti del terzo settore. Sono,inoltre, esenti dal pagamento dell’imposta di registro gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività di organizzazione del volontariato.
L’art. 81 del Codice Del Terzo Settore introduce il "social bonus", cioè un credito d’imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro eseguite con modalità tracciabili a favore di enti del terzo settore non commerciali, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del terzo settore.
Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e al 50% delle erogazioni liberali in denaro se effettuate da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società. E’ riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari del reddito d’impresa nei limiti del 5 x 1000 dei ricavi annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Circa le modalità di fruizione, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta di cui sopra è utilizzabile mediante compensazione. Per quanto riguarda il bene oggetto del bonus, questo deve essere fruito per l’esercizio delle attività istituzionali di interesse generale di cui all’art 5 del codice del terzo settore.
L’art. 80 del Codice Del Terzo Settore prevede un regime forfettario opzionale di determinazione del reddito per le attività commerciali svolte in modo secondario dagli ETS non commerciali, basato su coefficienti di redditività che ricalca quello precedentemente in uso previsto dall’art. 145 TUIR ora disapplicato agli ETS.
In particolare i coefficienti di redditività previsti sono i seguenti:
a) Per le attività di prestazione di servizi:
b) Per altre attività:
a detti ricavi devono essere sommate anche le eventuali plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e interessi e ricavi immobiliari.
In caso di contemporaneo esercizio di prestazioni di servizi e di altre attività, il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente e, in caso di mancata distinzione di annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazione di servizi.
L’opzione per il regime forfettario può essere effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi con effetti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale l’opzione è esercitata e fino a quando la stessa non è revocata, fermo restando un periodo minimo triennale di applicazione. L’eventuale revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è stata presentata. Per gli enti che intraprendono l’esercizio d’ impresa commerciale, l’opzione può essere esercitata nella dichiarazione di inizio attività.
Il volontario è colui che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del bene comune, per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà (art. 17 CTS).
Non è volontario chi ha un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la sua attività volontaria, né l’associato che occasionalmente collabora e supporta gli organi sociali per lo svolgimento delle loro funzioni.
L’art 79 del Codice del Terzo Settore è il fulcro della disciplina fiscale del terzo settore e consente di distinguere fra enti commerciali e non commerciali in base all’ attività di natura commerciale o non commerciale di interesse generale svolta. Per comprendere cosa s’intenda per attività di interesse generale bisogna fare riferimento al lungo elenco offerto dall’articolo 5 del Codice del terzo settore. In questo elenco sono elencate attività che spaziano dagli interventi sociali e socio sanitari, alle attività culturali, artistiche, di salvaguardia e tutela del patrimonio culturale ed ambientale. Sono considerate di interesse generale anche le attività educative ed extrascolastiche, nonché quelle finalizzate al reinserimento nel mondo del lavoro di persone inoccupate , l’assistenza ai migranti, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, le attività di beneficenza, di protezione civile, di riqualificazione di immobili pubblici inutilizzati, etc…
L’art. 79.2 definisce non commerciali le attività di interesse generale, anche se accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le pubbliche amministrazioni, se svolte gratuitamente o anche dietro pagamento di corrispettivi, purché questi si limitino a coprire i costi effettivamente sostenuti dall’ente.
Nelle associazioni del terzo settore, è obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (e fino a quando non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):
La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad un unico affare ai sensi dell’art. 10 CTS.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397.2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, questi requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Monitora l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.