Il Portale delle Associazioni

Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Numero Minimo di Soci per Fondare un'Associazione

Per fondare un'associazione bastano tre soci, che solitamente vanno a costituire il primo Consiglio Direttivo, nei ruoli del presidente, vicepresidente e segretario. Devono essere maggiorenni e i loro nominativi e dati anagrafici andranno riportati nell'atto costitutivo dell'associazione. Naturalmente è possibile incrementare tale numero. In ogni caso non tutti i soci fondatori devono per forza fare parte del Consiglio Direttivo. 

Da precisare che i soci fondatori non hanno maggiori diritti o prerogative rispetto ai soci ordinari. Infatti, una delle regole cardine degli enti associativi è la democraticità della struttura, per cui tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri di base, come ad esempio partecipare all'assemblea dei soci e candidarsi per un ruolo nell'ambito degli organi associativi.

Si rileva inoltre che una sola persona non potrebbe fondare un'associazione, dato che questo tipo di ente è per definizione collegiale e composto da più soggetti, che decidono di costituire l'associazione per svolgere una determinata attività in comune.

 

Legislazione sulle Associazioni e sugli Enti no Profit

La legislazione in merito alle associazione e gli enti no profit non è molto vasta, anche se risulta molto frastagliata. In merito ecco i riferimenti:

  • in generale tutti gli enti associativi sono disciplinati dagli artt. 14 - 42 del Codice Civile, precisando che gli articoli relativi alla associazioni riconosciute si applicano per analogia anche a quelle non riconosciute; 
  • la normativa fiscale in generale sugli enti non commerciali è riportata negli artt 143 - 150 del T.U.I.R.;
  • le associazioni onlus sono regolate dal Dlg 1997 n. 460;
  • le associazioni sportive dilettantistiche sono disciplinate dall'articolo 90 della legge 289/2002;
  • le associazioni di promozione sociale sono regolate dalla legge n. 383 del 2000;
  • le associazioni di volontariato sono disciplinate dalla legge n. 266 del 1991.

 

Quota Associativa Annuale nelle Associazioni

Al momento di iscriversi ad un'associazione o di rinnovare annualmente l'iscrizione i soci devono versare la quota associativa o quota d'iscrizione. Questa somma è richiesta per la sola adesione o iscrizione, a titolo di contribuzione del socio al fondo comune dell'associazione. Questo  non esclude che ai soci siano eventualmente richiesti altri corrispettivi per la partecipazione alle singole attività organizzate.

La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo. Non c'è un minimo o un massimo fissato dalla legge, e quindi l'ammontare può essere deciso liberamente, a seconda del tipo di associazione.

Si rileva che la quota associativa è un corrispettivo non soggetto a tassazione, che può essere incassato dietro rilascio di una ricevuta non fiscale, dato che rientra nelle somme derivanti dall’attività istituzionale dell’ente, e quindi non commerciale secondo la legge fiscale (T.U.I.R.).

E' Necessario un Notaio per Costituire un'Associazione ?

Per costituire un'associazione non è necessario l'intervento di un notaio. Infatti basta che gli atti, cioè l'atto costitutivo e lo statuto, siano registrati presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate (procedura "Registrazione atti privati"). Tale procedura non è molto onerosa, dato che comporta solo il pagamento della tassa di registro e dei bolli da applicare gli atti. E’ praticamente la stessa procedura usata per registrare qualsiasi contratto o accordo privato.

Ciò vale anche per le Onlus, le Associazioni Sportive Dilettantistiche, i Circoli, le APS e le Associazioni di Volontariato, che si possono costituire tramite la semplice registrazione. Nell'ambito di tale procedura si dovrà  richiedere anche il Codice Fiscale che verrà assegnato all'associazione.

L'intervento di un notaio è necessario solo quando l'ente si deve costituire con atto pubblico, come per le fondazioni e le associazioni riconosciute, enti che necessitano di un consistente patrimonio e del riconoscimento della personalità giuridica da parte delle prefetture competenti.

Problemi Personali dei Soci non Influiscono sull'Associazione

I problemi personali dei soci non influiscono mai sulla gestione dell'associazione e sul suo patrimonio. In particolare si fa riferimento a debiti, pignoramenti, fallimenti, cause pendenti, condanne penali ecc.... Un soggetto che ha subito tali inconvenienti può comunque costituire e gestire un ente associativo, e anche fare parte del Consiglio Direttivo.

Infatti un'associazione, anche se non riconosciuta, è comunque un ente di natura giuridica e fiscale distinta dai singoli associati, ed il suo patrimonio è distinto e autonomo rispetto a quello personale dei soci.  

Riguardo i debiti, i creditori particolari dei soci non possono mai rivalersi sul patrimonio associativo. Inoltre, per costituire un'associazione, la legge non prevede particolari requisiti o titoli di studio, dato che si tratta di attività non professionale e non organizzata in modo imprenditoriale.

Rimane invece la responsabilità personale del presidente e dei membri del consiglio direttivo per i debiti contratti dall'associazione nel corso della loro gestione, nel caso in cui l'ente associativo non abbia i fondi necessari per pagare tali  pendenze. In tal caso, i creditori dell'associazione potrebbero rivalersi sul patrimonio del presidente o dei consiglieri.

Costi per Gestire una Associazione

Di base la gestione annuale di un'associazione, anche onlus o ASD, può essere a costo zero. Infatti, se l'associazione si limita a svolgere l'attività prevista dalla statuto, svolta nei confronti dei soci, non sussistono particolari obblighi, dato che si tratta di attività non commerciale e quindi non soggetta a tassazione. Praticamente, sugli introiti derivanti dall'attività istituzionale svolta con i soci, non c'è l'obbligo di tenuta delle scritture contabili o di presentazione di una dichiarazione dei redditi.

Si dovranno invece tenere dei fogli cassa periodici in cui annotare entrate e uscite, e l'assemblea dei soci dovrà approvare il bilancio annuale dell'associazione. Da precisare che non sono previste particolari regole per la redazione della contabilità e del bilancio. L'importante è che questi documenti siano chiari e riportino in modo corretto e veritiero la situazione contabile ed economica dell'associazione. Inoltre, questi documenti non devono essere inseriti in particolari registri, ma basta che siano ordinatamente conservati presso la sede dell'associazione.

La gestione della parte economica di un'associazione potrebbe quindi essere svolta in modo autonomo da parte del tesoriere o di un socio incaricato dal Consiglio Direttivo.

Se invece l'associazione svolge anche attività commerciale, sarà necessario aprire P Iva e presentare una dichiarazione dei redditi annuale. In tal caso è preferibile avvalersi dell'assistenza di un commercialista.

Organi Necessari nelle Associazioni

Gli organi necessari in una qualsiasi associazione ed ente no profit sono:

- il Presidente, a cui spetta la direzione dell'ente e il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei soci. E' comunque necessario sottolineare che nelle associazioni l'organo decisionale è il Consiglio Direttivo, di cui il presidente è uno dei componenti. Quest'ultimo, non può quindi prendere decisioni da solo. Al presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Questo vuol dire che può sottoscrivere contratti o accordi in nome dell'associazione e che in caso di controversie giudiziarie rappresenta l'associazione nel corso della causa civile o penale. Può anche conferire ad altri soci il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'associazione. Inoltre,  vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Solitamente resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo;

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