Scopri la nostra consulenza per costituire circoli
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), che integra le disposizioni riguardanti la disciplina generale in materia di somministrazione di alimenti e bevande ( art. 64 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).
Per prima cosa, tale normativa chiarisce che la somministrazione deve risultare come attività secondaria rispetto alle finalità istituzionali dell’associazione o del circolo, specificate dallo statuto.
Le associazioni di promozione sociale aderenti ad enti di promozione sociale a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati, devono presentare al Comune, nel cui territorio si esercita l’attività, una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Questa segnalazione, laddove gli enti locali abbiano adottato le necessarie misure organizzative, può essere presentata anche su supporto informatico.
L’attività di somministrazione può iniziare dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente o della ricezione, sempre da parte di quest’ultima, della dichiarazione stessa, fermo restando il termine di 60 giorni per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività di somministrazione.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, prevede gli elementi che devono essere evidenziati da parte del legale rappresentante dell’associazione o circolo nella segnalazione certificata di inizio attività. Trattasi, nello specifico, di dichiarare:
Il decreto impone che alla segnalazione certificata di inizio attività sia allegata una copia in carta semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo o dello statuto dell’associazione, al fine di rendere più agevole la verifica da parte dell’ente locale e degli organi addetti alla vigilanza.
Il locale dove è esercitata l’attività di somministrazione deve essere conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico – sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno (questi ultimi col D.M. n° 564 del 1992) e deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia (art. 3, comma 2°, lettera d, DPR 235/2001). Sostanzialmente, quindi, esso deve avere una destinazione d’uso adatta per l’attività svolta e deve aver ottenuto il certificato di agibilità. Occorre inoltre che il circolo rispetti il Regolamento CE n° 852 del 2004 sulla presenza di un sistema di autocontrollo igienico HACCP obbligatorio per tutte le attività di produzione, preparazione, vendita di prodotti alimentari.
Il D.M. 564/1992 prevede che i locali di circoli privati in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze ed altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe ed altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno. Inoltre, il listino dei prezzi e i documenti autorizzativi (la D.I.A. con allegata una copia non autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione oppure l’autorizzazione del Comune) devono essere esposti in luogo visibile.
I circoli in cui si somministrano alimenti e bevande non sono soggetti alla disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione, ma sono tenuti a non arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone ai sensi dell’art. 8 della Legge n° 447 del 1995, la “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
L’attività di somministrazione è esercitata dal legale rappresentante (di solito denominato “presidente”) del circolo o dai soci rappresentanti di esso che risultano dall’atto autorizzativo (sempre la D.I.A. con allegati l’atto costitutivo e lo statuto oppure l’autorizzazione del Comune).
L’effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati esclusivamente ai soci del circolo non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa. Se però, agli spettacoli accedono anche non soci o semplici invitati o vi siano circostanze che escludano il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento, lo svolgimento di queste attività è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 68 del R.D. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS), che comporta l’osservanza delle norme di prevenzione incendi e di agibilità dei locali dell’art. 80 TULPS e, nel caso di piccoli trattenimenti, dell’autorizzazione comunale prevista dall’art. 69 TULPS.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)
NB: il nostro studio offre una consulenza completa per la costituzione di circoli su tutto il territorio nazionale, anche grazie ad una specifica convenzione con il maggiore ente di promozione sociale presente in Italia. Per ulteriori informazioni visita questa pagina o contatta lo studio tramite la mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o il modulo di contatto sottostante.
Nota: si percisa che gli articoli pubblicati in questo sito sono da considerarsi un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia e organica normativa sugli enti no profit. Lo studio non è in alcun modo responsabile dell'uso improprio di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d'autore, e non possono in alcun modo essere utilizzati o riprodotti senza specifica autorizzazione dell'autore.