Il Portale delle Associazioni

Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Attività commerciale degli enti no profit

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Anche le associazioni e gli enti no profit possono svolgere attività commerciali, intese come tipiche attività d'impresa, a cui è applicabile la normativa fiscale che vale per tutti i redditi d'impresa. Infatti, la sola forma giuridica di associazione non è sufficiente per qualificare tali enti come non commerciali ai fini fiscali.

Per attività commerciale si intende  l'attività a pagamento a favore dei soci che non rientrano tra gli scopi fissati dallo statuto (ad esempio un'associazione musicale che organizza un corso di cucina ), tutte le attività a pagamento svolte verso terzi non soci, ricavi da sponsor, pubblicità e tutte le attività svolte tramite un'organizzazione di tipo imprenditoriale. Inoltre, sono sempre considerate commerciali per definizione (anche se effettuate verso i soci) le attività di: cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazione di pasti, prestazioni alberghiere, l’alloggio, il trasporto ed il deposito, gestione di spacci e mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, le fiere e le esposizioni a carattere commerciale, le pubblicità commerciali, le attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi.

Riguardo l'attività commerciale, possiamo distinguere due casi:

  • l'associazione svolge attività commerciale in via marginale, per completare e integrare l'attività svolta verso i soci. Quindi, l'attività commerciale non figura tra gli scopi dell'associazione e non esaurisce l'attività di questa. In questo caso l'associazione rimane un ente non commerciale. E' però necessario che i proventi derivanti dall'attività commerciale non siano mai prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'attività istituzionale verso i soci. Per tali attività dovranno comunque essere predisposte le normali scritture contabili, e in caso di attività commerciale non occasionale, sarà necessario aprire P. Iva. Inoltre la contabilità dell'attività commerciale dovrà essere separata rispetto all'attività non commerciale. Riguardo il trattamento fiscale di questi proventi, sarà applicabile il regime fiscale di favore di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 389, applicabile per  gli enti che hanno conseguito proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciale per un importo non superiore a 400.000,00 euro per periodo d'imposta.
  • l'attività commerciale è svolta abitualmente e professionalmente, e i proventi di tali attività superano quelli conseguiti nell'ambito dell'attività verso i soci. In tale caso l'associazione perde il requisito della non commercialità e viene considerata, ai fini fiscali, un'impresa a tutti gli effetti. Tutte le sue attività sono sottoposte al regime fiscale d'impresa, con l'obbligo di tenere le scritture contabili ordinarie e preparare il bilancio ordinario.

Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta. In merito, sono stati elaborati dei criteri presuntivi per la perdita della qualifica:

  • prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale rispetto alle restanti attività;
  • prevalenza dei ricavi delle attività commerciali rispetto al valore delle cessioni e delle prestazioni riguardanti l'attività istituzionale verso i soci;
  • prevalenza dei redditi derivanti dall'attività commerciale rispetto alle entrate istituzionali;
  • prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

L'unica eccezione al rispetto di queste regole riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, che possono svolgere attività commerciale anche in maniera prevalente. Sussiste inoltre la particolare disciplina fiscale delle Onlus che possono svolgere sono le attività di utilità sciale  previste dalla d. lgs. 1997 n.470. Nell'ambito di queste attività possono essere svolte delle attività connesse, cioè integrative delle attività principali svolte dalla onlus, solitamente svolte per finanziare l'ente. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali, e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. Diversamente, l'ente perde la qualifica di onlus e i relativi benefici fiscali.

Ricapitolando, sono attività commerciali, escluse dalla detassazione riguardanti le attività non commerciali, tutte le attività a pagamento svolte verso i soci che non siano relative al perseguimento degli scopi associativi (ad esempio un’associazione gastronomica che organizzi corsi di informatica), tutte le attività a pagamento svolte verso i terzi non soci, i ricavi provenienti da pubblicità o sponsorizzazioni, tutti i ricavi (indipendentemente se ricevuti da soci o non) relativi alla vendita di beni nuovi, somministrazione di pasti, servizio di trasporto e alloggio, organizzazione di viaggi e le attività dirette alla produzione di beni.

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avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)

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