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Anche le associazioni e gli enti no profit possono svolgere attività commerciali, intese come tipiche attività d'impresa, a cui è applicabile la normativa fiscale che vale per tutti i redditi d'impresa. Infatti, la sola forma giuridica di associazione non è sufficiente per qualificare tali enti come non commerciali ai fini fiscali.
Per attività commerciale si intende l'attività a pagamento a favore dei soci che non rientrano tra gli scopi fissati dallo statuto (ad esempio un'associazione musicale che organizza un corso di cucina ), tutte le attività a pagamento svolte verso terzi non soci, ricavi da sponsor, pubblicità e tutte le attività svolte tramite un'organizzazione di tipo imprenditoriale. Inoltre, sono sempre considerate commerciali per definizione (anche se effettuate verso i soci) le attività di: cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazione di pasti, prestazioni alberghiere, l’alloggio, il trasporto ed il deposito, gestione di spacci e mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, le fiere e le esposizioni a carattere commerciale, le pubblicità commerciali, le attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi.
Riguardo l'attività commerciale, possiamo distinguere due casi:
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta. In merito, sono stati elaborati dei criteri presuntivi per la perdita della qualifica:
L'unica eccezione al rispetto di queste regole riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, che possono svolgere attività commerciale anche in maniera prevalente. Sussiste inoltre la particolare disciplina fiscale delle Onlus che possono svolgere sono le attività di utilità sciale previste dalla d. lgs. 1997 n.470. Nell'ambito di queste attività possono essere svolte delle attività connesse, cioè integrative delle attività principali svolte dalla onlus, solitamente svolte per finanziare l'ente. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali, e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. Diversamente, l'ente perde la qualifica di onlus e i relativi benefici fiscali.
Ricapitolando, sono attività commerciali, escluse dalla detassazione riguardanti le attività non commerciali, tutte le attività a pagamento svolte verso i soci che non siano relative al perseguimento degli scopi associativi (ad esempio un’associazione gastronomica che organizzi corsi di informatica), tutte le attività a pagamento svolte verso i terzi non soci, i ricavi provenienti da pubblicità o sponsorizzazioni, tutti i ricavi (indipendentemente se ricevuti da soci o non) relativi alla vendita di beni nuovi, somministrazione di pasti, servizio di trasporto e alloggio, organizzazione di viaggi e le attività dirette alla produzione di beni.
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avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)
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