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Capita spesso di fare confusione tra associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta, e tra la disciplina e le conseguenze giuridiche che distinguono i due casi.
Un'associazione riconosciuta è un'associazione che ha piena capacità giuridica. È quindi un centro di imputazione di diritti e obblighi totalmente distinto dagli associati e ha anche piena autonomia patrimoniale. Questo vuol dire che creditori dell'associazione possono rivalersi solo sul patrimonio di quest'ultima, senza intaccare il patrimonio del presidente o dei membri del consiglio direttivo.
Il procedimento di riconoscimento è però complesso e molto oneroso. È necessario che l'atto costitutivo e lo statuto vengano preparati sotto forma di atto pubblico, e quindi con l'intervento del notaio. Successivamente, sarà necessario avviare il procedimento di riconoscimento presso la prefettura o la Regione competente. Per essere riconosciuta, l'associazione deve avere un patrimonio minimo che va dai € 15.000 ai € 50.000. Tale patrimonio è posto a garanzia dei creditori dell'associazione e, naturalmente, esce dalla disponibilità personale dei soci fondatori.
La stragrande maggioranza delle associazioni, sono invece non riconosciute. Queste si costituiscono registrando l'atto costitutivo dello statuto presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia dell'Entrate. In tal modo l'associazione è comunque regolarmente costituita e può comunque beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali o i finanziamenti previsti dalla legge e dalla normativa tributaria a favore degli enti no profit.
Per eventuali debiti dell'associazione non riconosciuta, risponde prima di tutto il patrimonio dell'associazione e, solo se questo non è sufficiente, rispondono il presidente e i membri del Consiglio Direttivo con il loro patrimonio. Naturalmente questi rispondono solo degli atti a loro riferibili.
In ogni caso, per evitare problemi è sufficiente un'attenta gestione ed evitare di contrarre debiti. Altra accortezza può essere quella di stipulare un'assicurazione base per la responsabilità civile.
Le associazioni, riconosciute e non riconosciute, possono poi avere ulteriori caratteristiche, che le qualificano dal punto di vista delle attività, come ad esempio essere sportive dilettantistiche, onlus, di promozione sociale, di volontariato.
avv. Nicola Ferrante