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Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Assemblea e consiglio direttivo nelle associazioni

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Il Consiglio Direttivo è solitamente formato da un numero di soci compreso tra 3 (Presidente, Vicepresidente, Segretario) e 11. Delibera sulle decisioni con la maggioranza dei voti. Non è esclusa la possibilità di un’amministratore unico.

I poteri del Consiglio Direttivo sono quelli di gestire e amministrare l'associazione, e promuoverne le attività. E' in pratica l'organo "esecutivo" che ha il potere di decidere le iniziative e la politica associativa. Il più importante compito del Consiglio Direttivo è la cura degli affari  economici, tramite la gestione del c\c dell'associazione, su cui solitamente possono operare il presidente e il tesoriere. Solitamente, i poteri del Consiglio Direttivo riguardano:

  • prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;  
  • adottare provvedimenti disciplinari;
  • compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
  • curare gli affari di ordine amministrativo;
  • assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
  • approvare il programma dell’Associazione;  
  • fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
  • aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione;
  • ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Inoltre, il Consiglio Direttivo si occupa della corretta tenuta dei documenti dell’associazione, cioè anche dei verbali d’assemblea, la lista soci, la tenuta dei fogli cassa, la redazione del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio.

Solitamente, il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una o due volte al mese. Ogni riunione deve essere convocata secondo le modalità previste dallo statuto associativo e per ciascun incontro deve essere redatto un verbale dove vanno annotati: presenze, ordine del giorno, breve riassunto della discussione, risultato delle votazioni e firme di tutti i presenti (e non solo la firma del presidente o del segretario).

Diversamente, l'Assemblea dell'associazione è l'organo formato da tutti i soci che, se inscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno sempre il diritto a partecipare.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e  deve essere convocata, dal Consiglio Direttivo, o su richiesta dei soci, tramite avviso almeno quindici giorni prima della sua data. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni: data, luogo, orario, ordine del giorno ed eventuale orario per la seconda convocazione. 

I poteri dell'Assemblea in via ordinaria sono:

  • l’elezione del  Consiglio Direttivo;  
  • l’approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;
  • decidere la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;  
  • approvare il programma annuale delle attività (eventuale).

L'Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti. In prima convocazione il quorum richiesto è la presenza della maggioranza dei soci iscritti nel libro soci, mentre in seconda convocazione non viene previsto un quorum.

I poteri dell’Assemblea in via straordinaria sono:  

  • deliberare sulle richieste di modifica dello statuto;  
  • deliberare sullo scioglimento dell’associazione;  
  • deliberare sulla nomina del liquidatore.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Da rilevare che in questo caso lo statuto può prevedere percentuali differenti in ordine alla presenza dei soci. Invece, per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessariamente richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei soci. Anche per l'assemblea dovrà essere redatto un verbale, che sarà depositato presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti i soci.

Altri organi dell’associazione, come i revisori dei conti o i probiviri, sono facoltativi.

In questa pagina trovi tutti gli articoli inerenti alla disciplina delle associazioni.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)

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