Per una fondazione la categoria tributaria più conveniente in assoluto è quella di onlus, ente regolato dal D.Lgs 460/1997.
Possono essere Onlus le fondazioni che svolgono in via esclusiva, attività nei settori di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione e tutela delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura o dell'ambiente , promozione dell'arte e della cultura, tutela dei diritti civili e ricerca scientifica.
Da sottolineare che molti di queste attività possono essere svolte solo verso soggetti svantaggiati (malati, emarginati, carcerati, poveri ecc.....). Ad esempio l'assistenza sanitaria e le attività di istruzione e formazione possono essere svolte solo verso soggetti svantaggiati, mentre le attività sociali, socio sanitarie e di beneficenza non hanno questo limite. Per un maggiore approfondimento sulla normativa delle onlus e su questa tematica vai a questa pagina.
Inoltre, la fondazione dovrà prevedere nell'atto costitutivo alcuni requisiti previsti dal D.Lgs 460/1997, tra cui:
Inoltre i soggetti o le imprese che donano corrispettivi alle Onlus possono detrarre dal loro reddito imponibile parte degli importi donati. Ad esempio, le imprese possono dedurre dal loro imponibile IRES l'importo donato, fino ad un massimo di euro 2,065.83 o fino al 2% del proprio reddito d'impresa.
Infine, la fondazione-Onlus potrà beneficiare dei contributi del 5x1000.
Diversamente, le fondazioni che non rientrano nella categoria delle onlus, potranno comunque beneficiare di alcune agevolazioni fiscali. Ad esempio, le fondazioni finalizzate all'assistenza sociale, ospedaliera, beneficenza, istruzione, ricerca e sperimentazione, godono di un'aliquota IRES ridotta alla metà.
avv. Nicola Ferrante
(Aggiornato a gennaio 2015)
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