NOTA IMPORTANTE: con la definitiva entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) il regime onlus sarà abrogato e la relativa anagrafe non sarà più attiva. In alternativa, per svolgere le stesse attività e godere degli stessi benefici fiscali, consigliamo la costituzione di un ente del terzo settore (maggiori informazioni a questa pagina) o di un’organizzazione di volontariato (maggiori informazioni a questa pagina). Ricordiamo che il nostro studio offre consulenza anche per la costituzione di questi nuovi enti associativi.
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Le onlus beneficiano di numerose agevolazioni fiscali. Infatti, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Praticamente si ha la completa decommercializzazione delle attività istituzionali delle onlus, con la conseguente esclusione dalla tassazione dei proventi ricavati tramite lo svolgimento di tali attività. In tal caso l'unico vincolo è la redazione del bilancio annuale, che comunque resta depositato nella sede della onlus (oltre ad una corretta gestione dell’ente). Come già specificato, le attività permesse sono solo quelle previste dal dal d. lgs. 1997 n. 460, ricordando che alcune di queste debbono essere dirette prevalentemente verso soggetti svantaggiati ( malati fisici e psichici, disagiati, poveri, tossicodipendenti, carcerati) ecc....
Oltre alle attività statutarie la onlus potrà svolgere attività connessa, al fine di finanziarsi. Queste sono individuate come attività a solidarietà condizionata esercitate nei confronti di soggetti non svantaggiati, o come attività accessorie a quelle esclusive in quanto integrative delle stesse (campagne di sensibilizzazione, vendita di oggetti di modico valore). In ogni caso tali attività non possono diventare l'attività principale dell'ente e il ricavato delle stesse non può mai superare il 66% delle spese complessive della onlus (che quindi dovrà finanziare anche tramite lo svolgimento di attività istituzionali) . Anche il ricavato delle attività connesse non è soggetto a tassazione, perché i relativi proventi non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Però, per tali proventi si dovranno comunque tenere le scritture contabili previste per le normali attività commerciali.
Altro caso di agevolazione fiscale per le onlus è la possibilità, per privati ed enti commerciali, di fare donazioni ed usufruire di una detrazione di imposta (disciplina recentemente modificata dall'articolo 83 del nuovo Codice del Terzo Settore - Dlgs n. 117 del 3 luglio 2017). Dall'imposta lorda sul reddito (IRPEF) delle persone fisiche è possibile detrarre un importo pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura, per un importo massimo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. Inoltre, le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche, enti, e società, sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogante nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. La legge dispone che tali versamenti devono essere effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Inoltre, particolari agevolazioni sono previste per le donazioni di derrate alimentari e prodotti farmaceutici da parte di imprese commerciali.
Tra le altre agevolazioni e esenzioni sono previste anche:
Inoltre, le onlus potranno beneficiare dei contributi derivanti dall'iscrizione alle liste del 5x1000. La procedura di accesso a questo beneficio ha inizio con l’iscrizione telematica dell’ente, entro un termine annualmente stabilito, nelle liste tenute presso l’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima inserisce la onlus in un elenco pubblico di enti che hanno fatto domanda d’iscrizione. Successivamente, entro un termine stabilito, la onlus dovrà inviare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la presenza dei requisiti per accedere al 5X1000. Successivamente a tale procedura, vengono pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti ammessi a godere del beneficio. Negli anni a seguire, l'ente verrà iscritto automaticamente ad un elenco visibile on-line: sarà cura della onlus comunicare eventuali errori o variazioni, entro le date previste.
Le quote delle somme raccolte da destinarsi ai vari settori di attività ammessi al beneficio sono calcolate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti. Il pagamento delle somme viene effettuato dal ministero mediante accredito su conto corrente postale o bancario.
Le onlus ammesse al beneficio hanno l’obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione degli importi incassati, anche attraverso una relazione illustrativa che specifichi gli interventi posti in essere, con l’indicazione dei relativi costi.
In questa pagina trovate tutti gli articoli riguardanti la disciplina delle onlus.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2020)
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