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La responsabilità degli amministratori nei confronti dell’associazione è disciplinata con rinvio alle norme sul mandato (art. 1710 c.c.). Quindi gli amministratori sono responsabili nei confronti dell’associazione se i danni da loro causati sono direttamente riconducibili alla loro condotta e se questi derivano dall’inadempimento di un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto associativo.
Inoltre, secondo l'art. 38 del Codice Civile “Per le obbligazioni (cioè i debiti o gli impegni contrattuali) assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune (cioè il patrimonio dell'associazione). Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”. Questo vuol dire che, per i debiti dell'associazione, risponde l'associazione con il fondo comune, ma se questo è insufficiente, rispondono solidalmente con il loro patrimonio personale anche il presidente, i membri del Consiglio Direttivo o chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.
Per evitare tali inconvenienti è sufficiente una corretta gestione dell'associazione, in modo da impegnare solo quanto incassato e non contrarre debiti.
Naturalmente il presidente e i consiglieri sono responsabili solo degli atti e dei debiti compiuti durante la loro gestione, e non delle pendenze sorte prima o successivamente. E’ inoltre esente da responsabilità il consigliere che non ha partecipato all’atto che ha causato il danno o la pendenza economica, salvo il caso in cui, avendo cognizione dell’atto che si stava per compiere o approvare, egli non abbia espresso il proprio dissenso.
Inoltre, gli amministratori dell’associazione potrebbero essere chiamati a rispondere civilmente in caso di danni ai soci causati da incidenti imputabili a carenze organizzative o ad attività gestite senza le minime precauzioni. In tal caso si consiglia sempre la stipula di una polizza assicurativa base.
I principali adempimenti delle associazioni sportive dilettantistiche, per una corretta e sicura gestione dell'ente e delle attività, sono:
Naturalmente, la maggior parte di quest'ultime prescrizioni andranno applicate solo se la ASD si trova a gestire direttamente un proprio spazio o un impianto sportivo.
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avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)
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