Atti Associazione di Promozione Sociale 80 euro

Visite: 70735

Modello fac-simile di Atto Costitutivo e Statuto di un'associazione di promozione sociale. Il modello è in regola e aggiornato con tutti i requisiti fiscali e legali previsti dal Codice Civile, dal T.U.I.R. (legge fiscale) e dalla L. 383/2000, in modo da gestire correttamente l'ente e avvalersi delle varie agevolazioni, come la defiscalizzazione della attività a pagamento svolte con gli associati. Il file è modificabile e integrabile secondo le esigenze. 

Acquista per 80 euro (Iva compresa) il modello di Atto Costitutivo e Statuto di un'associazione di promozione sociale tramite il link sottostante.

{phocadownload view=file|id=5|text=Clicca per acquistare e scaricare|target=s}

 

INDICE E ANTEPRIMA  DEL MODELLO

 

 

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ……………………..

 

 

Art. 1. Costituzione e denominazione
(….omissis…..)
Art. 2. Sede
(….omissis…..)
Art. 3. Scopo dell'associazione
L’Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista a norma degli artt. 36 e segg. c.c., della legge 7 dicembre 2000 n. 383, alla normativa sugli enti non commerciali e alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
L’associazione ha lo scopo di ……………………………………………………………………..
L'associazione potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque marginali e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità. Inoltre, potrà partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio, e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.
Art. 4. Atti associativi
(….omissis…..)
Art. 5. Consiglio Direttivo
(….omissis…..)
Art. 6. Fondo comune
(….omissis…..)
Art. 7. Spese di costituzione
(….omissis…..)
……………, …………………..
I soci fondatori

 

 

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ……………………..

 

 

Art. 1. Denominazione
(….omissis…..)
Art. 2. Sede
(….omissis…..)
Art. 3. Scopo dell'associazione
(….omissis…..)
Art 4. Attività dell'associazione
(….omissis…..)
Art. 5. Durata
(….omissis…..)
Art. 6. Soci
Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. L’adesione all’Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:
• di voler partecipare alla vita associativa;
• di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per ratificare o negare l'ammissione. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è comunque ammesso reclamo all'assemblea.
I soci di dividono in:
• fondatori;
• ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’assemblea e partecipano alle attività associative;
• sostenitori, coloro che sostengono economicamente e materialmente l’attività dell’associazione e che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
• benemeriti, persone nominate tali dall’Assemblea dei Soci per meriti particolari.
Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci. Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.
La qualifica di socio si perde per:
• dimissioni;
• decesso;
• per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate via lettera raccomandata. E’ ammesso il ricorso all’Assemblea e la decisioni è inappellabile.
Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono sempre volontarie, libere e gratuite, ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.
L'associazione potrà comunque procedere, in casi di particolare necessità e secondo i limiti di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività dell'associazione. E' fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del Consiglio Direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria, sempre se ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività dell'associazione. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.
Art. 7. Diritti e doveri degli associati
(….omissis…..)
Art. 8. Organi sociali
(….omissis…..)
Art. 9. L’Assemblea dei soci
(….omissis…..)
Art. 10. Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno metà dei componenti.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
• prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
• adottare provvedimenti disciplinari;
• compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;
• eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
• curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;
• approvare il programma dell’Associazione;
• fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
• aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.
• ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
• determinare e deliberare il rimborso delle spese sostenute da parte del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo e dei soci per le attività da loro svolte. Determinare e deliberare eventuali contributi di natura forfettaria, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono le attività amministrative, dirigenziali e di segreteria.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite i primi dei non eletti o, in mancanza, tramite cooptazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo.
Art. 11. Il Presidente
(….omissis…..)
Art. 12. Durata delle cariche sociali
(….omissis…..)
Art. 13. Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
• quote e contributi degli associati;
• eredità, donazioni e legati;
• contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
• contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
• erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
• altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
I mezzi finanziari che pervengono all’Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato con delega scritta.
Art. 14. Il Patrimonio
(….omissis…..)
Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili
(….omissis…..)
Art. 16. Raccolta pubblica di fondi
(….omissis…..)
Art. 17. Rendiconto economico-finanziario
(….omissis…..)
Art. 18. Intrasmissibilità della quota associativa
(….omissis…..)
Art. 19. Scioglimento
(….omissis…..)
Art. 20. Completezza dello Statuto
(….omissis…..)
……………lì……………….
I soci fondatori

 

{phocadownload view=file|id=5|text=Clicca per acquistare e scaricare|target=s}

Come il 90% dei siti web, utilizziamo i cookie per aiutarci a migliorare il sito e per darti una migliore esperienza di navigazione.
La direttiva UE ci impone di farlo notare, ecco il perché di questo fastidioso pop-up. Privacy policy