Il Portale delle Associazioni

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a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Atti Onlus 120 euro

Modello fac-simile di Atto Costitutivo e Statuto di un'associazione onlus. Il modello è in regola e aggiornato con tutti i requisiti fiscali e legali previsti dal Codice Civile, dal T.U.I.R. (legge fiscale) e dal D. Lg. 1997 n. 460, in modo da gestire correttamente l'ente e avvalersi delle varie agevolazioni, come la defiscalizzazione dell'attività istituzionale svolta. Inoltre il modello è aggiornato alla prassi adottata dalla maggior parte delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, competenti per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus. Il file è modificabile e integrabile secondo le esigenze. 

Acquista per 120 euro (Iva compresa) il modello di Atto Costitutivo e Statuto di un'associazione onlus tramite il link sottostante.

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INDICE E ANTEPRIMA DEL MODELLO

 

 

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE ……………………………..ONLUS

 

 

Art. 1. Costituzione e denominazione
(…..omissis…….)
Art. 2. Sede
(…..omissis…….)
Art. 3. Attività costituenti l’oggetto sociale
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici.
L’Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal C.C. vigente, dal Dlgs 4 dicembre 1997 n. 460, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
L’Associazione opera nei settori ………………………., allo scopo di …………………………………….., così come meglio dettagliato all’articolo 4 dell’allegato statuto.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
E' fatto obbligo dell'uso dell'acronimo Onlus nella denominazione dell'associazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, oltre al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 4. Atti associativi
(…..omissis…….)
Art. 5. Consiglio Direttivo
(…..omissis…….)
Art. 6. Fondo comune
(…..omissis…….)
Art. 7. Spese di costituzione
(…..omissis…….)
…………. , …………….
I soci fondatori

 

 

STATUTO

ASSOCIAZIONE …………………..ONLUS

 

 

Art. 1. Denominazione
(…..omissis…….)
Art. 2 Sede
(…..omissis…….)
Art. 3. Scopo dell'associazione
(…..omissis…….)
Art 4. Attività dell'associazione
(…..omissis…….)
Art. 5. Durata
(…..omissis…….)
Art. 6. Soci
Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:
• di voler partecipare alla vita associativa;
• di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per esaminare la richiesta di ammissione. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è comunque ammesso reclamo all'assemblea.
I soci dell'associazione si distinguono in tre categorie: soci fondatori, operatori e onorari.
I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione.
I soci operatori sono coloro che richiedono l'adesione all'associazione e ne condividono, pienamente
e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi. Collaborano attivamente e con regolarità per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, prestando la loro opera a favore dell’ente.
I soci onorari sono personalità e/o altri enti e associazioni che operano nel campo ……………………………...
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione. Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.
La qualifica di socio si perde per:
• dimissioni;
• decesso;
• per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisioni è inappellabile.
Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.
L'associazione potrà comunque procedere all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività. E' inoltre fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del Consiglio Direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione ed erogati nei limiti imposti dall’art. 10 comma 6 del D. Lgs 460/97.
Art. 7. Diritti e doveri degli associati
(…..omissis…….)
Art. 8. Organi sociali
(…..omissis…….)
Art. 9. L’Assemblea dei soci
(…..omissis…….)
Art. 10. Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
• prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
• adottare provvedimenti disciplinari;
• redigere il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto;
• eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
• curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
• fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
• elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea;
• aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.
• ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
• determinare e deliberare il rimborso delle spese o i compensi da corrispondere ai soci che svolgono attività a favore dell’associazione.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite nomina dei primi dei non eletti alla carica di consiglieri o, in mancanza, tramite cooptazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.
Art. 11. Il Presidente
(…..omissis…….)
Art. 12. Durata delle cariche sociali
(…..omissis…….)
Art. 13. Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
• quote associative o contributi volontari dei soci;
• eventuali contributi volontari dei terzi;
• contributi dello Stato, Enti locali, Enti ed istituzioni pubbliche;
• contributi da organismi internazionali;
• rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
• donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
• rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o statali, nazionali e internazionali;
• entrate derivanti da attività direttamente connesse alle attività istituzionali, comunque nei limiti previsti dal Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460;
I mezzi finanziari che pervengono all’Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato con delega scritta.
Art. 14. Il Patrimonio
(…..omissis…….)
Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili
(…..omissis…….)
Art. 16. Raccolta pubblica di fondi
(…..omissis…….)
Art. 17. Rendiconto economico-finanziario
(…..omissis…….)
Art. 18. Intrasmissibilità della quota associativa
(…..omissis…….)
Art. 19. Scioglimento
(…..omissis…….)
Art. 20. Completezza dello Statuto
(…..omissis…….)
……………lì……………..
I soci fondatori

 

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