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Risoluzione 21.12.2006 n. 146

Case di riposo onlus

Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimenti circa la riconducibilità, nell'ambito dell'attività istituzionale delle case di riposo- ONLUS, delle prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria effettuate nei confronti di anziani non autosufficienti, a prescindere dalle condizioni di svantaggio economico.
Come noto, l'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Con circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 e' stato chiarito che relativamente alle attività c.d. "a solidarietà immanente" (tra le quali rientra l'assistenza sociale e socio-sanitaria) la condizione di svantaggio dei destinatari e' presupposto essenziale dell'attività stessa. Il principio di immanenza del fine solidaristico va inteso, infatti, nel senso che dette attività devono necessariamente essere rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione sociale.
Già con risoluzione n. 189/E dell'11 dicembre 2000 si e' chiarito che l'attività svolta dalle case di riposo, in quanto rivolta a soggetti "anziani", non può di per sè ricondursi tra le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria tipiche delle ONLUS, essendo a tal fine necessario che le stesse case di riposo "si facciano carico di situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico". Ciò in quanto "La qualità di soggetto anziano non appare di per sè sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizioni di bisogno".
Con circolare n. 48 del 18 novembre 2004 e' stato quindi confermato che l'attività di gestione di una casa di riposo per anziani non e' di per sè sufficiente ad identificare l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale tipico delle ONLUS, prescindendo cioè dall'indagine sulle condizioni di svantaggio dei beneficiari dell'attività stessa.
Detta circolare si e' occupata, in particolare, della condizione di disagio economico in cui versano gli ospiti di una casa di riposo-ONLUS, pervenendo alla conclusione che tale condizione ricorre nel caso in cui la retta di ricovero praticata dalla ONLUS non venga fatta gravare sull'ospite oppure venga fatta gravare su quest'ultimo in misura inferiore alla metà del suo ammontare.
Ne consegue che la singola prestazione assume rilievo nell'ambito dell'attività istituzionale della casa di riposo - ONLUS quando quest'ultima, autonomamente o in concorso con enti pubblici (che provvedano all'integrazione della predetta retta di ricovero) si faccia carico della prevalente copertura economica della retta di ricovero; l'eventuale corrispettivo in denaro e/o in natura pagato dall'ospite non esclude, pertanto, la finalità solidaristica della prestazione, purchè il relativo ammontare sia inferiore al cinquanta per cento della retta.
Per corrispettivo a carico dell'assistito si intende anche quello pagato dai familiari o da altri soggetti diversi dagli enti pubblici che intervengono a favore dell'anziano.
L'indennità di accompagnamento eventualmente corrisposta ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 non rientra, invece, nel computo del corrispettivo a carico dell'assistito.
Resta ovviamente inteso che l'anzidetto criterio di individuazione del disagio economico indicato nella citata circolare n. 48 del 2004 può concorrere con altri criteri volti a cogliere ulteriori aspetti di disagio parimenti tutelati dal D.Lgs. n. 460 del 1997 in quanto riferibili ai soggetti che beneficiano dell'attivita' istituzionale delle ONLUS.
Ancorchè questi ulteriori profili del disagio personale non siano normalmente rinvenibili tra gli ospiti delle case di riposo, nulla esclude che nell'ambito dell'attività istituzionale delle case di riposo-ONLUS possa essere ricondotta, oltre a quella individuata con i criteri posti nella citata circolare n. 48, anche l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria eventualmente svolta anche nei confronti di soggetti anziani non autosufficienti per i quali sussista una situazione di gravità, riconosciuta e documentata dalle Aziende Unità sanitarie locali che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione (come quella prevista dall'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"). In tali casi, ovviamente, si prescinde dall'aspetto economico dello svantaggio e, conseguentemente, dell'ammontare della retta di ricovero eventualmente corrisposta dall'assistito.
In sintesi sono riconducibili nell'attività istituzionale delle ONLUS che gestiscono case di riposo le seguenti prestazioni:
- prestazioni rese ad anziani che corrispondono una quota della retta inferiore al cinquanta per cento della retta stessa;
- prestazioni assistenziali e socio-sanitarie rese a soggetti anziani in condizione di non autosufficienza riconosciuta e documentata come grave.

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