Ci si chiede spesso se per costituire un'associazione o qualsiasi altro ente no profit (onlus, associazione sportiva, comitato, associazioni di volontariato ecc….) sia necessario un patrimonio minimo o un capitale sociale, così come avviene per le società commerciali o per le fondazioni. Quindi se all'atto di costituire l'ente i soci fondatori debbano versare o investire un certo corrispettivo che vada a costituire il patrimonio dell'associazione.
Bisogna ricordare che un’associazione è un’ente costituito da un certo numero di persone che, in base a delle regole da loro stabilite e servendosi di una stabile organizzazione (non professionale), decidono di perseguire una scopo comune, solitamente altruistico o a beneficio della collettività. Quindi ciò che ha valenza è l'attività dei soci, e non il patrimonio o le quote investite dai singoli associati. Diverso discorso invece per le fondazioni, il cui elemento centrale è il patrimonio, che viene gestito al fine di raggiungere un determinato scopo, che può essere comunque altruistico o di rilevanza sociale.
Per tali motivi per costituire un'associazione, di qualsiasi tipo, non è necessario un patrimonio di partenza e non è necessario che i soci fondatori conferiscano determinati corrispettivi. Ricordiamo inoltre che un'associazione non può essere divisa in quote di proprietà o percentuali, dato che tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.
Si rileva comunque che all'atto di costituire l'ente, i soci fondatori solitamente versano una quota minima che parte dai 50,00 / 150,00 euro a testa, per fare fronte alle prime spese. I soci che si iscriveranno successivamente verseranno la quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo.