Rapporti tra SIAE e Associazioni, Onlus e Associazioni Sportive

Molto spesso le associazioni culturali, pro loco, associazioni sportive, onlus non sono a conoscenza della normativa che riguarda la tutela dei diritti d'autore, anche in relazione allo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, ed in generale di eventi pubblici anche a pagamento. Ci riferiamo in particolar modo dei rapporti tra gli enti no profit e la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori).

La legge italiana tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".

La funzione della SIAE consiste nell’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano. 

In particolare, possiamo elencare determinati casi in cui un'associazione, un'associazione sportiva, una pro loco o un qualsiasi altro ente associativo, deve provvedere a prendere contatti con la SIAE e corrispondere dei corrispettivi erariali o somme per il pagamento dei diritti d'autore:

In tali casi sarà opportuno prendere contatti con l'ufficio della SIAE di riferimento nella propria zona o richiedere l'assistenza di un professionista che si occupi di tutte le pratiche necessarie.

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