Responsabilità patrimoniale e personale del presidente, del consiglio direttivo e dei soci di un’associazione

Secondo l'articolo 38 del Codice Civile "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

Ciò significa che i creditori dell'associazione possono far valere i loro diritti sul fondo comune, cioè il patrimonio associativo, che costituisce una garanzia patrimoniale generica sulle obbligazioni contratte dall'associazione. Inoltre, per tali debiti rispondono anche personalmente (cioè ciascuno con il proprio patrimonio personale) e solidalmente (cioè ciascuno è tenuto a saldare l'intero importo del debito) le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

E' necessario subito precisare che, solitamente, le persone che possono agire in nome e per conto dell'associazione sono il presidente o il consiglio direttivo. Si rileva però che la responsabilità personale e solidale a carico degli amministratori dell'associazione non è direttamente collegata alla semplice titolarità della rappresentanza dell'ente, ma all'attività contrattuale o negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione, attività da cui scaturiscono degli obblighi a carico dello stesso ente.

 

È inoltre necessario precisare che contraggono la personale responsabilità patrimoniale, non le persone che hanno partecipato alla formazione della volontà dell'associazione, ma quelle che hanno dichiarato tale volontà nei confronti di terzi, perché sono essi che hanno effettivamente agito in nome e per conto dell'associazione. A nulla rileva che queste persone siano state investite di determinate cariche sociali o siano semplici associati che hanno rappresentato l'associazione per il compimento di un determinato atto. Quindi, degli obblighi assunti nei confronti dei terzi da un associato che agito in nome e per conto dell'associazione, anche se formalmente sfornito dei relativi poteri di rappresentanza, rispondono sia il fondo comune dell'ente, sia il soggetto in questione. In ogni caso, non impegna l'associazione il terzo che abbia contratto degli obblighi per conto dell'ente associativo senza avere alcun potere rappresentativo od incarico, o senza che il suo comportamento sia stato ratificato dai rappresentanti dell'ente, anche per fatti concludenti.

La responsabilità prevista dall'articolo 38 del Codice Civile riguarda esclusivamente gli amministratori o i soggetti durante il cui mandato sono stati contratti gli obblighi o i debiti per conto dell'associazione. La responsabilità non riguarda invece gli amministratori che assumono successivamente la rappresentanza dell'associazione, sicché il semplice avvicendarsi nelle cariche sociali non comporta la trasmissione del debito da un rappresentante all'altro.

È comunque da escludere qualsiasi responsabilità personale per i debiti associativi, a carico dei singoli soci che non rivestono alcuna carica sociale e che non hanno rappresentato l'ente nell'ambito dell'attività contrattuale o negoziale da cui è scaturito il debito.

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