Spesso ci si chiede se, una volta costituita l'associazione tramite l'iniziativa dei soci fondatori, la compagine sociale possa essere limitata ai soli fondatori o si debba per forza associare altre persone. Chiariamo subito che un'associazione può essere costituita e gestita tramite i "canonici" soci fondatori, solitamente tre: il presidente, il vicepresidente e il segretario.
Certamente tale situazione non è del tutto corretta per un'associazione, cioè un ente che si propone di diffondere il suo scopo all'esterno e di svolgere attività verso una platea di potenziali soci. Inoltre, tale circostanza potrebbe far sorgere il sospetto di una gestione accentrata da parte di un numero ristretto di persone, intente a riservarsi a tempo indeterminato la direzione dell'ente o, ancora peggio, di un'attività imprenditoriale o comunque proprietaria svolta tramite un'ente associativo.
Infatti, un'associazione deve essere realmente democratica e il consiglio direttivo deve essere eletto (o rieletto) dall'assemblea dei soci almeno ogni 2-3 anni. Inoltre l'assemblea dei soci, per essere credibile, non può essere composta dai soli membri del consiglio direttivo, ma deve prevedere una partecipazione degli associati, seppur minima.
Anche la legge fiscale (TUIR) precisa che il requisito della democraticità della struttura è necessario perchè l'associazione possa beneficiare della defiscalizzazione delle attività svolte verso i soci. In particolare, l'articolo 148 del TUIR (comma 8 lettera c), prevede: "disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione". A tal proposito, si rileva che solo i corrispettivi ricevuti dai soggetti regolarmente associati, pagati per la partecipazione alle attività associative, non sono soggetti a tassazione.
In linea generale, per le associazioni neo costituite, si consiglia quindi l'ampliamento della base associativa, che non deve corrispondere ai soli soci fondatori o membri del consiglio direttivo.